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Ecobonus, anche le società di gestione immobiliare ne hanno diritto

Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza a luglio

Con la manovra finanziaria, l’Ecobonus è stato confermato anche per l’anno 2019. Non sempre però la sua applicazione è chiara, soprattutto nell’ambito dell’affitto.
 
Cosa succede, ad esempio, nel caso in cui una società di gestione immobiliare, proprietaria di un immobile facente parte del patrimonio e locato a terzi, sostenga delle spese relative all’esecuzione di interventi di risparmio energetico sullo stesso immobile? Ha diritto alla detrazione oppure no?
 

Ecobonus: il caso della locazione da parte di una società di gestione immobiliare

 
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Con la sentenza numero 19815 del 23 luglio del 2019, la Cassazione ha stabilito che la detrazione Ires spetta anche a quelle società di gestione immobiliare che hanno effettuato dei lavori di riqualificazione energetica a proprie spese su immobili che sono stati concessi in affitto a terzi.
 
Il caso riguardava proprio una di queste società, che ha impugnato una cartella esattoriale volta al recupero a tassazione maggiore Ires, essendo stato disconosciuto il diritto alla detrazione del 55% (questa la detrazione prevista secondo la legge) per i lavori di riqualificazione energetica di edifici svolti a suo carico.
 
I giudici hanno dato ragione alla società, precisando che la detrazione non spetta soltanto a chi ha effettuato interventi sugli immobili e li utilizza direttamente. L’Ecobonus vale anche, dunque, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese necessarie.
 

Ecobonus, la differenza tra locazione e leasing

 
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Nel caso appena descritto, l’immobile era stato concesso dal proprietario in locazione a terzi. La Cassazione ha quindi ritenuto giusta la spettanza della detrazione alla società di gestione immobiliare.
 
Sarebbe andata diversamente in caso di leasing. In questo caso la detrazione sarebbe spettata all’utilizzatore del bene. Ma nel caso dell’affitto, le spese per la riqualificazione energetica e dunque il miglioramento della struttura sono stati effettuati proprio dal proprietario locatore.
 
L’immobile, in quest’ultimo caso, non è utilizzato direttamente per l’attività d’impresa, ma è sfruttato come bene-merce. Secondo la sentenza della Cassazione, la detrazione per riqualificazione energetica spetta indistintamente sia a persone fisiche sia a soggetti titolari di reddito d’impresa, come la società di gestione immobiliare. Al contrario, in caso di leasing, la detrazione spetta invece all’utilizzatore dell’immobile.
 
Sempre secondo la Cassazione, la norma che definisce queste regolamentazioni avrebbe l’obiettivo di incentivare il miglioramento dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, senza escludere soggetti dalla detrazione d’imposta. L’inserimento di eccezioni o limitazioni contrasterebbe con questa volontà.
 
Fonte: ecnews.it
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